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Pignoramento autonomo rispetto a quello dei terreni – Cass. n. 26115/2021

Comunità europea - Cd. titoli AGEA relativi ai cd. aiuti P.A.C. - Esecuzione forzata - immobiliare - vendita - trasferimento In genere - Pignoramento autonomo rispetto a quello dei terreni in funzione dei quali sono riconosciuti - Necessità - Opponibilità del vincolo ai terzi - Iscrizione nel Registro AGEA - Necessità - Espropriazione di tali titoli unitamente ai menzionati terreni - Ammissibilità - Presupposti.

 

I titoli dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (cd. AGEA) relativi ai contributi comunitari diretti agli agricoltori (cd. "aiuti PAC"), pur essendo pignorabili, non costituiscono né pertinenze, né accessori, né frutti dei terreni in funzione dei quali sono riconosciuti e devono, pertanto, essere oggetto di pignoramento autonomo rispetto a quello di tali terreni, con vincolo soggetto, in ogni caso, ad iscrizione nel Registro AGEA ai fini dell'opponibilità ai terzi. Detti titoli, peraltro, possono essere comunque espropriati con i menzionati terreni, in applicazione estensiva dell'art. 556 c.p.c., previa redazione, da parte dell'ufficiale giudiziario, di due distinti atti di pignoramento, da depositare unitamente in cancelleria e, rispettivamente, da trascrivere nei registri immobiliari e da iscrivere nel citato Registro AGEA.

Corte di Cassazione, Sez. 3 -, Sentenza n. 26115 del 27/09/2021 (Rv. 662496 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2912, Cod_Civ_art_0817, Cod_Proc_Civ_art_556

 

Corte

Cassazione

26115

2021