Debito per prelievo supplementare per quote latte – Cass. n. 8230/2022
Comunità europea - comunità economica europea - agricoltura - fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog) - Agricoltore - Debito per prelievo supplementare per quote latte - Rateizzazione - Omesso pagamento - Compensazione di tale debito con il credito vantato in base al Pac - Ente competente - Organismo pagatore regionale - Configurabilità - Limite quantitativo e competenza dell'Agea ex art. 8 quinquies d.l. n. 5 del 2009 - Rilevanza - Esclusione.
Qualora l'agricoltore abbia chiesto, ai sensi dell'art. 8 quater del d.l. n. 5 del 2009, convertito con modifiche dalla l. n. 33 del 2009, la rateizzazione dei debiti iscritti nel Registro nazionale di cui all'art. 8 ter derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte, per i quali si sia realizzato l'addebito al bilancio nazionale da parte della Commissione europea, l'Organismo pagatore regionale può disporre, ove la detta rateizzazione non sia andata a buon fine - se del caso anche per inadempimento dell'interessato - la compensazione fra tali debiti ed il credito del medesimo agricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti alla politica agricola comune, senza che rilevino né il limite quantitativo stabilito, per la compensazione in esame, dall'art. 8 quinquies del citato d.l. n. 5 del 2009, né la competenza eventualmente attribuita, da quest'ultima disposizione, all'Agea in tema di riscossione coattiva degli importi menzionati nelle ipotesi di mancata tempestiva presentazione della richiesta di rateizzazione, di decadenza dal beneficio della dilazione e di interruzione del pagamento anche di una sola rata.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8230 del 14/03/2022 (Rv. 664238 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1241