Comunità' europea - comunità' economica europea Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 31730 del 15/11/2023 (Rv. 669214 - 02)
Agricoltura - fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog) - Revoca dell'attribuzione di contributi pubblici nel settore agricolo per contrasto iniziale col pubblico interesse - "Riduzione lineare" degli importi in base alla normativa UE - Presupposti e modalità di attuazione - Differenze rispetto alla rettifica degli importi corrisposti - Conseguenze.
In tema di finanziamenti e contributi comunitari diretti agli agricoltori al fine di coordinare la politica agricola nella Comunità Europea (c.d. aiuti P.A.C.), il Regolamento (UE) n. 1307 del 2013, disciplinando l'istituto dei pagamenti diretti, impone che gli importi destinati al finanziamento in agricoltura siano rispettosi dei massimali annui stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1306 del 2013, così che l'importo totale di tali pagamenti, concedibili in uno Stato membro per un dato anno civile, non può esser superiore al corrispondente massimale stabilito nell'allegato III del Regolamento cit.; ne consegue che, qualora si superi tale massimale, l'autorità nazionale di coordinamento (per l'Italia, Agea) è obbligata a praticare una riduzione lineare degli importi di tutti i pagamenti diretti, eccezion fatta per quelli concessi a norma del Regolamento (UE) n. 228 del 2013 e del Regolamento (UE) n. 229 del 2013. Tale riduzione, suscettibile di essere eseguita anche dopo il pagamento del contributo, non è confondibile con la mera rettifica degli importi corrisposti per effetto di un errore di calcolo commesso in fase di erogazione, sicché a essa non si applica l'art. 7 del Regolamento (UE) n. 809 del 2014, essendo rimesso al giudice di merito l'accertamento se si ricorre in una o nell'altra fattispecie e la relativa valutazione resta insindacabile in cassazione ove adeguatamente motivata.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 31730 del 15/11/2023 (Rv. 669214 - 02)