Consorzi - agricoltura - consorzi di miglioramento – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 10442 del 21/10/1998
Pagamento per la conservazione e il godimento di opere ed impianti comuni da parte dei consorziati - Contributo consorziale - Differenze - Conseguenze - Onere della ripartizione della spesa, approvata e iscritta ai sensi dell' art. 9 legge 1760/1928 - Esclusione - Ragioni.
Il Consorzio di miglioramento fondiario, per esigere dai consorziati il pagamento di somme per la conservazione e il godimento di opere ed impianti destinati all'uso comune, non ha l'onere, a differenza della richiesta del contributo consorziale - previsto dall'art. 864 cod. civ. per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio di opere di bonifica e di miglioramento fondiario - di presentare un piano di ripartizione della spesa, approvato con le forme stabilite dall'art. 9 legge 5 luglio 1928 n. 1760 ed iscritto in apposito registro, onde consentire al proprietario del fondo incluso nel perimetro entro cui si esercita l'azione consortile di ricorrere al giudice ordinario per accertare l'esatto ammontare del suo obbligo di contribuzione, sussistente in ragione del beneficio ricavato dal miglioramento fondiario.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 10442 del 21/10/1998