Consorzi - agricoltura - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8963 del 11/09/1997
Produttori agricoli - legge n. 674 del 1978 sull'associazionismo agricolo - Scopo commerciale delle conseguenti associazioni dei produttori ortofrutticoli - Sussistenza - Natura di associazione di tali organizzazioni - Esclusione - Natura consortile - Configurabilità - Conseguenze in tema di convocazione assembleare - Normativa ex. art. 20 cod. civ. - Applicabilità - Esclusione.
Le associazioni dei produttori ortofrutticoli (a.z.p.a.o.), costituite per migliorare le condizioni di esercizio dell'attività di vendita sul mercato dei prodotti degli associati (legge n. 674 del 1978, applicativa del regolamento C.E.E. n. 1360 del 1978), sono caratterizzate da evidenti scopi commerciali, del tutto eterogenei, in quanto tali, a quelli tipici dell'associazione (che possono di volta in volta assumere connotazioni culturali, sociali, ricreative, sportive), struttura collettiva istituzionalmente incompatibile con l'esercizio dell'attività commerciale, senza che l'assenza di fini lucrativi possa validamente inficiare tale affermazione, ben potendo l'organizzazione "de qua" svolgere un'attività di carattere intrinsecamente commerciale, pur senza perseguire la realizzazione di profitti in proprio, ma limitandosi a garantire migliori condizioni di mercato per l'espletamento dell'attività dei suoi membri. Ne consegue che le norme dettate in tema di associazioni devono ritenersi inapplicabili alle predette organizzazioni di produttori, ivi compresa quella, di cui all'art. 20 cod. civ., in tema di modalità di convocazione dell'organo assembleare dell'ente.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8963 del 11/09/1997