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Esistenza del perimetro di contribuenza o del piano di classifica – Cass. n. 11431/2022

Consorzi - contributi consortili - Obbligo contributivo - Presupposti - Beneficio fondiario - Esistenza del perimetro di contribuenza o del piano di classifica - Rilevanza ai fini del riparto dell'onere probatorio.

 

In tema di opposizione a cartella di pagamento avente per oggetto contributi di bonifica, il presupposto impositivo che consiste, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica; in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 11431 del 08/04/2022 (Rv. 664350 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0860, Cod_Civ_art_2697

 

Corte

Cassazione

11431

2022