Divieto statutario di distribuzione degli utili – Cass. n. 17666/2022
Consorzi - (nozione, caratteri, distinzioni) - Consorzio con attività esterna - Eccedenze di gestione - Disciplina - Fondamento - Conseguenze - Divieto statutario di distribuzione degli utili - Applicabilità - Fattispecie.
Nei consorzi con attività esterna, le eventuali eccedenze di gestione, costituite dalla differenza fra i ricavi ottenuti dal consorzio nella sua opera di intermediazione verso i terzi ed i costi di funzionamento, si configurano come utili che, ove previsto, ricadono nel divieto statutario di distribuzione in favore delle imprese consorziate, non potendosi ricondurre alla disciplina dei ristorni di cui all'art. 2545 sexies c.c. (Nella specie, la S.C. ha qualificato come utili non distribuibili l'avanzo di esercizio derivante dai "premi sede", riconosciuti direttamente al consorzio dalle imprese fornitrici delle società consorziate, per l'attività di promozione posta in essere).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 17666 del 31/05/2022 (Rv. 665095 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2603, Cod_Civ_art_2545