Conto corrente (contratto di) - chiusura del conto - approvazione del conto - Scritturazioni - Veridicità - Presunzione - Mancata trasmissione dell'estratto con raccomandata o secondo altre modalità contrattuali - Irrilevanza - Acquisita conoscenza in altro modo - Sufficienza - Conseguenze - Contestazioni specifiche - Necessità.
In tema di contratti bancari in conto corrente,la presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto, quando il cliente, ricevuto l'estratto o documento equipollente, non sollevi specifiche contestazioni, trova applicazione anche qualora l'estratto non sia stato trasmesso con raccomandata o secondo le altre modalità indicate nel contratto, ma venga portato comunque a conoscenza del correntista, a sostegno della pretesa di pagamento del saldo passivo, con la conseguenza che tale pretesa non può essere respinta in presenza di un generico diniego della posizione debitoria da parte del cliente, non accompagnato da specifiche contestazioni.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 29415 del 23/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1832, Cod_Civ_art_1857
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29415
2020