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Piano di rientro concordato tra banca e cliente – Cass. n. 2855/2022

Conto corrente (contratto di) - chiusura del conto - pagamento del saldo - Piano di rientro concordato tra banca e cliente - Natura meramente ricognitiva - Conseguenze - Clausole negoziali - Nullità per difetto di forma - Deducibilità - Fondamento.

 

In tema di conto corrente bancario, la presenza di un piano di rientro concordato tra banca e cliente, che abbia natura meramente ricognitiva del debito, non preclude la contestazione della nullità delle clausole negoziali per difetto di forma scritta e pertanto non esonera la banca, attrice in giudizio per il pagamento del saldo, dal documentare le condizioni convenute nel contratto di conto corrente.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2855 del 31/01/2022 (Rv. 663801 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_1988, Cod_Civ_art_2697

 

Corte

Cassazione

2855

2022