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Rilievo ufficioso nel giudizio di appello e in quello di cassazione – Cass. n. 20170/2022

Contratti in genere - invalidità - nullità del contratto - in genere - Rilievo ufficioso nel giudizio di appello e in quello di cassazione - Ammissibilità - Anche in presenza di nullità di protezione - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

 

Nel giudizio di appello e in quello di cassazione, il giudice - in caso di mancata rilevazione officiosa, in primo grado, di una nullità contrattuale - ha sempre il potere di procedere a siffatto rilievo, anche quando si tratta di "nullità di protezione", da configurarsi come "species" del più ampio "genus" delle nullità negoziali, poste a tutela di interessi e valori fondamentali che trascendono quelli del singolo contraente. (In applicazione del principio enunciato, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, nella parte in cui ha esaminato nel merito la domanda di accertamento della nullità di un contratto quadro di intermediazione mobiliare, contenuta nell'atto di appello e fondata su motivi diversi da quelli dedotti in primo grado, escludendone l'inammissibilità).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 20170 del 22/06/2022 (Rv. 665222 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1419, Cod_Civ_art_1421, Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_339, Cod_Proc_Civ_art_345

 

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