Recesso di un promissario acquirente - Diritto dell'altro alla stipula del definitivo e all'azione ex art. 2932 cod. civ. - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 5776 del 12/03/2014
La "parte negoziale", quale entità soggettiva di imputazione delle posizioni attive e passive nascenti dal contratto, è insensibile alle proprie mutazioni interne, sicché, qualora un promissario acquirente receda dal preliminare di compravendita, l'altro può pretendere la stipula del definitivo e agire ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., facendosi carico dell'intero prezzo.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 5776 del 12/03/2014
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Contratto
Preliminare
Compromesso
Corte
Cassazione
5776
2014