contratti in genere - interpretazione - corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 5605 del 11/03/2014
Contratto traslativo di un bene con controprestazione mista - Qualificazione dell'atto come vendita o permuta - Criterio della prevalenza economica - Ammissibilità - Esclusione - Ricerca della comune intenzione dei contraenti - Necessità. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 5605 del 11/03/2014
Al fine di stabilire se un contratto traslativo della proprietà di un bene, per il quale la controprestazione sia costituita, in parte, da una cosa in natura e, in parte, da una somma di denaro, costituisca una compravendita o una permuta, una volta che si escluda la duplicità di negozi ovvero l'ipotesi del contratto con causa mista, occorre avere riguardo non già alla prevalenza del valore economico del bene in natura ovvero della somma di denaro, bensì alla comune volontà delle parti, verificando se esse hanno voluto cedere un bene contro una somma di denaro, commutando una parte di essa, per ragioni di opportunità, con un altro bene, ovvero hanno concordato lo scambio di beni in natura, ricorrendo all'integrazione in denaro soltanto per colmare la differenza di valore tra i beni stessi.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 5605 del 11/03/2014