contratti in genere - effetti del contratto - eterointegrazione – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6747 del 21/03/2014
Operatività - Condizioni - Fattispecie in tema di proroga di contratto di servizi aeroportuali. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6747 del 21/03/2014
Il presupposto dell'integrazione di cui all'art. 1374 cod. civ. è l'incompleta o ambigua espressione della volontà dei contraenti. Ne consegue che in caso di completa ed inequivoca espressione di tale volontà non può farsi questione di integrazione del contratto ma, eventualmente, solo di invalidità totale o parziale dello stesso se in contrasto con disposizioni di legge. (Nella specie, la S.C. ha escluso che un contratto di servizi aeroportuali potesse considerarsi prorogato oltre il termine di scadenza ivi previsto in ragione della norma penale che sanziona l'interruzione di pubblico servizio, rilevando che tale responsabilità presuppone la vigenza e l'efficacia del contratto di gestione del servizio ovvero l'esistenza di disposizioni vincolanti dettate dalla P.A. per la proroga del servizio dopo la scadenza del rapporto).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6747 del 21/03/2014