Contratti di durata - Predisposizione del termine di durata con divieto di recesso anticipato - Natura vessatoria - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17579 del 03/09/2015
La clausola di durata del contratto con divieto di recesso anticipato, pur inserita nelle condizioni condizioni generali predisposte da una delle parti in relazione ad un rapporto ad esecuzione continuata o periodica, non è particolarmente onerosa ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., poiché non sancisce la tacita proroga o rinnovazione del contratto, né limita la facoltà di opporre eccezioni, concernendo la pattuizione di un termine, anche non suscettibile di deroga, alla normale disciplina dei contratti di durata.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17579 del 03/09/2015