Contratti in genere - interpretazione - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17581 del 03/09/2015
Assicurazione della responsabilità civile - Polizza stipulata con specifico riferimento ad appalto per ricostruzione marciapiede - Clausola relativa a "danni da bagnamento" - Interpretazione estensiva idonea ad includere il rifacimento di marciapiede - Configurabilità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17581 del 03/09/2015
In materia di contratto di assicurazione della responsabilità civile, stipulato con specifico riferimento ai rischi collegati ad un contratto di appalto avente ad oggetto il rifacimento di un marciapiede, la clausola che limita la risarcibilità dei "danni da bagnamento" solo ai lavori di costruzione e manutenzione di edifici va interpretata, estensivamente, nel senso di ricomprendere i lavori edilizi in genere, tra i quali rientra il rifacimento del marciapiede, in sé inerente a parte contigua ed accessoria ad edifici, dovendosi far riferimento alla comune volontà delle parti, quale emerge dal complesso dell'atto e dalla natura dell'affare a cui accede.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17581 del 03/09/2015