Contratti in genere - interpretazione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17020 del 20/08/2015
Assicurazione sanitaria - Interventi rimborsabili - Individuazione - Riferimento alla tecniche utilizzate e non all'obiettivo terapeutico perseguito - Violazione dei criteri interpretativi del contratto - Sussistenza. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17020 del 20/08/2015
In tema di interpretazione del contratto, qualora l'operazione ermeneutica sia diretta ad individuare gli interventi previsti come rimborsabili da un contratto di assicurazione sanitaria, il rispetto dei criteri di cui agli artt. 1362, 1363, 1369 e 1370 c.c. impone di verificare se nel testo contrattuale la descrizione di quegli interventi sia formulata con riguardo allo scopo terapeutico perseguito (nella specie, rimozione di adenomi maligni) e non già alle tecniche utilizzate per la sua realizzazione (nella specie, esclusivamente quelle chirurgiche, e non pure radioterapiche), così da includervi anche quelle che, sebbene non previste espressamente dalla lettera del contratto, possano considerarsi più avanzate, ma al contempo sempre rivolte al medesimo obiettivo.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17020 del 20/08/2015