Collegamento tra i contratti di credito al consumo ed i contratti di acquisto - Sussistenza - Fondamento - Esclusiva del finanziatore - Rilevanza - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19522 del 30/09/2015
Ai sensi degli artt. 121 e 124 del d.lgs. n. 385 del 1993, nel testo originario, applicabile "ratione temporis", tra i contratti di credito al consumo finalizzati all'acquisto di determinati beni o servizi ed i contratti di acquisto dei medesimi ricorre un collegamento negoziale di fonte legale, che prescinde dalla sussistenza di una esclusiva del finanziatore per la concessione di credito ai clienti dei fornitori.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19522 del 30/09/2015