Contratti in genere - autonomia contrattuale - in genere – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 19785 del 05/10/2015
Leasing finanziario - Collegamento negoziale con il contratto di fornitura della cosa - Conseguenze - Azioni dell'utilizzatore nei confronti del fornitore - Azioni di adempimento e risarcimento del danno - Configurabilità - Azione di risoluzione - Condizioni - Sussistenza di specifica previsione contrattuale - Necessità - Accertamento spettante al giudice di merito. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 19785 del 05/10/2015
L'operazione di leasing finanziario si caratterizza per l'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di leasing propriamente detto, concluso tra concedente ed utilizzatore, e quello di fornitura, concluso tra concedente e fornitore allo scopo (noto a quest'ultimo) di soddisfare l'interesse dell'utilizzatore ad acquisire la disponibilità della cosa, in forza del quale, ferma restando l'individualità propria di ciascun tipo negoziale, l'utilizzatore è legittimato a far valere la pretesa all'adempimento del contratto di fornitura, oltre che al risarcimento del danno conseguentemente sofferto. In mancanza di un'espressa previsione normativa al riguardo, l'utilizzatore non può, invece, esercitare l'azione di risoluzione (o di riduzione del prezzo) del contratto di vendita tra il fornitore ed il concedente (cui esso è estraneo) se non in presenza di specifica clausola contrattuale, con la quale gli venga dal concedente trasferita la propria posizione sostanziale, restando il relativo accertamento rimesso al giudice di merito poiché riguarda non la "legitimatio ad causam" ma la titolarità attiva del rapporto.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 19785 del 05/10/2015