contratti in genere - effetti del contratto - esecuzione di buona fede – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 4016 del 01/03/2016
Frazionamento del credito - Unico rapporto di lavoro subordinato - Legittimità - Esclusione - Obblighi di correttezza e buona fede contrattuali - Sussistenza - Contrasto col principio del giusto processo - Configurabilità - Fattispecie.
Sussiste indebito frazionamento di pretese, dovute in forza di un unico rapporto obbligatorio, anche nel caso di unico rapporto di lavoro, fonte di crediti di natura contrattuale e legale, con collegamento ancora più stretto se i giudizi siano promossi quando le obbligazioni sono note e consolidate per essersi il suddetto rapporto già concluso, con conseguente necessità di evitare l'aggravamento della posizione del debitore nel rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede contrattuali e in coerenza con il principio anche sovranazionale del giusto processo, volto alla razionalizzazione del sistema giudiziario, che non tollera frammentazioni del contenzioso con pericolo di giudicati contrastanti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto legittime due distinte azioni giudiziarie del lavoratore nei confronti del medesimo datore di lavoro, instaurate a seguito della cessazione dello stesso rapporto subordinato, relative una al pagamento del premio di risultato e l'altra alla rideterminazione del t.f.r. per l'incidenza di voci retributive percepite in via continuativa).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 4016 del 01/03/2016