scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24207 del 14/11/2006
Contratti di durata - Locazione - Domanda giudiziale di risoluzione per inadempimento - Adempimento successivo - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24207 del 14/11/2006
In tema di risoluzione del contratto per inadempimento, non trova applicazione, con riferimento al contratto di locazione, (così come in tutti i contratti di durata), la regola secondo cui la proposizione della domanda di risoluzione comporta la cristallizzazione delle posizioni delle parti contraenti fino alla pronuncia giudiziale definitiva, nel senso che, come è vietato al convenuto di eseguire la prestazione, così non è consentito all'attore di pretenderla, atteso che nel contratto di locazione, invece, trova applicazione la regola secondo cui il conduttore può adempiere anche dopo la proposizione della domanda, ma l'adempimento non vale a sanare o diminuire le conseguenze dell'inadempimento precedente e rileva soltanto ai fini della valutazione della relativa gravità.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24207 del 14/11/2006