Comportamento tacito concludente - Ammissibilità - Fondamento - Limiti - Apprezzamento del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti.
La risoluzione per mutuo consenso di un contratto, atteso il principio della libertà di forme, non deve necessariamente risultare da un accordo esplicito dei contraenti diretto a sciogliere il contratto, ma può risultare anche da un comportamento tacito concludente, a meno che per il contratto da risolvere non sia richiesta la forma scritta "ad substantiam". L'apprezzamento del giudice di merito circa l'idoneità dei comportamenti delle parti ad integrare detta manifestazione tacita della volontà di sciogliere il contratto, subendo gli effetti relativi, è sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15264 del 04/07/2006