Approvazione complessiva di clausole, contenenti condizioni generali di contratto, enumerate secondo l'ordine - Insufficienza - Fondamento.
Il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto e la sottoscrizione indiscriminata di esse, come nel caso di sottoscrizione apposta sotto l'elencazione delle stesse secondo il numero d'ordine, non determina la validità-efficacia, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ., di quelle onerose, quale quella sulla deroga convenzionale all'ordinaria competenza territoriale.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 13890 del 28/06/2005