Clausole predisposte dal professionista e contenute in moduli per la disciplina uniforme di determinati rapporti contrattuali - Specifica trattativa - Necessità - Prova a carico del predisponente.
Ai sensi dell'art. 1469 ter, ultimo comma, cod. civ. le clausole predisposte dal professionista, e contenute in moduli per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, devono essere oggetto di specifica trattativa - da provare dal predisponente - con il consumatore che firma il contratto per adesione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 13890 del 28/06/2005