Contratti in genere (nozione, caratteri, distinzioni) – Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 6802 del 20/03/2010
Disciplina di tutela del consumatore (artt. 33 e ss. d.lgs. n. 206 del 2005) - Portata - Correlazione ad un determinato tipo contrattuale ed una determinata prestazione oggetto del contratto - Esclusione - Applicabilità sia nel caso di predisposizione di moduli o formulari, sia in ipotesi di contratto singolarmente predisposto - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Vessatorietà attinente ad entrambe le ipotesi anzidette - Sussistenza - Differenze dall'onerosità di cui all'art. 1341, secondo comma, cod. civ.
La disciplina di tutela del consumatore posta dagli artt. 33 e ss. del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del consumo) prescinde dal tipo contrattuale prescelto dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto del contratto, trovando applicazione sia in caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, che di contratto singolarmente predisposto. Infatti, detta disciplina è volta a garantire il consumatore dalla unilaterale predisposizione e sostanziale imposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte di abuso sostanziantesi nella preclusione per il consumatore della possibilità di esplicare la propria autonomia contrattuale, con la conseguenza che la vessatorietà della clausola può ben attenere anche al rapporto contrattuale che sia stato singolarmente ed individualmente negoziato per lo specifico affare (come nella specie, concernente un contratto di appalto privato di lavori di ristrutturazione di un immobile), risultando, quindi, categoria diversa dall'onerosità ex art. 1341, secondo comma, cod. civ., con cui concorre unicamente nell'ipotesi, per l'appunto, di contratti unilateralmente predisposti da un contraente in base a moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 6802 del 20/03/2010