Contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per inadempimento - in genere - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13003 del 27/05/2010
Rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - imputabilità dell'inadempimento, colpa o dolo – Preliminare di compravendita - Domanda di adempimento - Mutamento della domanda in quella di risoluzione - Richiesta di restituzione della somma versata a titolo di prezzo - Ammissibilità - Accettazione del contraddittorio - Necessità - Esclusione.
La facoltà, di cui all'art. 1453, secondo comma, cod. civ., di poter mutare nel corso del giudizio di primo grado, nonché in appello, e persino in sede di rinvio la domanda di adempimento in quella di risoluzione in deroga al divieto di "mutatio libelli" sancito dagli artt. 183, 184 e 345 cod. proc. civ., sempreché si resti nell'ambito dei fatti posti a base della inadempienza originariamente dedotta, senza introdurre un nuovo tema di indagine, comporta che, in tema di contratto preliminare di compravendita, qualora sia sostituita la domanda di adempimento con quella di risoluzione, possa essere chiesta la restituzione della somma versata a titolo di prezzo, quale domanda consequenziale a quella di risoluzione, implicando l'accoglimento di questa, per l'effetto retroattivo espressamente previsto dall'art. 1458 cod. civ., l'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta, onde di tale domanda il giudice può decidere anche se su di essa non vi sia stata accettazione del contraddittorio.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13003 del 27/05/2010