Art. 2035 cod. civ. - "Soluti retentio" - Nozione di buon costume - Contenuto - Pagamento di somma di denaro per finalità truffaldine o corruttive - Contrarietà a norme imperative ma anche al buon costume - Sussistenza - Ripetibilità della prestazione - Esclusione.
Ai fini dell'applicabilità della "soluti retentio" prevista dall'art. 2035 cod. civ., la nozione di buon costume non si identifica soltanto con le prestazioni contrarie alle regole della morale sessuale o della decenza, ma comprende anche quelle contrastanti con i principi e le esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico; pertanto, chi abbia versato una somma di denaro per una finalità truffaldina o corruttiva non è ammesso a ripetere la prestazione, perché tali finalità, certamente contrarie a norme imperative, sono da ritenere anche contrarie al buon costume.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 9441 del 21/04/2010