contratto concluso dal rappresentante - conflitto d'interessi –
Servizi di investimento mobiliare - Negoziazione in contropartita diretta da parte dell'intermediario - Annullabilità per ciò solo dell'ordine - Esclusione - Fondamento.
La negoziazione in contropartita diretta costituisce uno dei servizi di investimento al cui esercizio l'intermediario è autorizzato, al pari della negoziazione per conto terzi, come si evince dalle definizioni contenute nell'art. 1 del d.lgs. n. 58 del 1998, essendo essa una delle modalità con le quali l'intermediario può dare corso ad un ordine di acquisto o di vendita di strumenti finanziari impartito dal cliente. Ne deriva che l'esecuzione dell'ordine in conto proprio non comporta, di per sé sola, l'annullabilità dell'atto ai sensi degli artt. 1394 o 1395 c.c.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11876 del 09/06/2016