contratti in genere - contratto preliminare (compromesso) - Cass. n. 12462/2016
esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto - preliminare di vendita di bene da acquistarsi in comunione - Considerazione del bene come un "unicum" inscindibile - Presunzione - Scelta del curatore del fallimento del promissario coacquirente di scioglimento dal contratto - Conseguenze - Esercizio dell'azione ex art. 2932 c.c. nei confronti degli altri - Esclusione - Fondamento.
Qualora un contratto preliminare abbia ad oggetto un bene da acquistarsi in comunione, si deve presumere, salvo che risulti il contrario, che le parti lo abbiano considerato un "unicum" inscindibile. Ne consegue che la scelta del curatore del fallimento del promissario coacquirente di scioglimento dal rapporto ex art. 72 l.fall. determina la caducazione complessiva del vincolo contrattuale e preclude al promittente venditore la possibilità di esercitare l'azione di esecuzione in forma specifica nei confronti degli altri.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12462 del 16/06/2016
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Preliminare
Compromesso
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Cassazione
12462
2016