Responsabilità precontrattuale (trattative e formazione del contratto) – Regola della buona fede nella formazione del contratto - Violazione - Azione risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. - Ammissibilità - Anche in caso di stipulazione del contratto - Sussistenza - Condizioni.
L'azione di risarcimento danni ex art. 2043 cod. civ. per lesione della libertà negoziale è esperibile allorché ricorra una violazione della regola di buona fede nelle trattative contrattuali - nella specie, finalizzate alla stipulazione di una transazione - che abbia dato luogo ad un assetto d'interessi più svantaggioso per la parte che abbia subìto le conseguenze della condotta contraria a buona fede, e ciò pur in presenza di un contratto valido, ovvero, nell'ipotesi di invalidità dello stesso, in assenza di una sua impugnativa basata sugli ordinari rimedi contrattuali.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21255 del 17/09/2013