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contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per inadempimento - importanza dell'inadempimento - bis

Contratti con prestazioni corrispettive - Inadempienze reciproche - Risoluzione o eccezione di inadempimento in favore di entrambe le parti - Configurabilità - Esclusione - Accertamento dell'inadempimento prevalente - Necessità.Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14648 del 11/06/2013


Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 14648 del 11/06/2013


Nei contratti con prestazioni corrispettive non è consentito al giudice del merito, in caso di inadempienze reciproche, di pronunciare la risoluzione, ai sensi dell'art. 1453 cod. civ., o di ritenere la legittimità del rifiuto di adempiere, a norma dell'art. 1460 cod. civ., in favore di entrambe le parti, in quanto la valutazione della colpa dell'inadempimento ha carattere unitario, dovendo lo stesso addebitarsi esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento prevalente, abbia alterato il nesso di interdipendenza che lega le obbligazioni assunte mediante il contratto e perciò dato causa al giustificato inadempimento dell'altra parte.

cc1453; cc1455; cc1460