Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - responsabilità precontrattuale (trattative e formazione del contratto) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7545 del 15/04/2016
presupposti della responsabilità precontrattuale - individuazione - accertamento di fatto riservato al giudice di merito - Insindacabilità in sede di legittimità - Condizioni.
Per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre che tra le parti siano in corso trattative; che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto. La verifica della ricorrenza di tutti tali elementi si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivato.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7545 del 15/04/2016