Mancata stipulazione del contratto definitivo - Responsabilità contrattuale da inadempimento - Sussistenza - Cumulabilità con la responsabilità precontrattuale - Esclusione - Fondamento.
Ove alla stipulazione del contratto preliminare non segua la conclusione del definitivo, la parte non inadempiente (nella specie, il promittente alienante) può agire nei confronti di quella inadempiente (nella specie, il promissario acquirente) facendone valere esclusivamente la responsabilità contrattuale da inadempimento di un'obbligazione specifica sorta nella fase precontrattuale e non anche, in via alternativa, la responsabilità precontrattuale da supposta malafede durante le trattative, giacché queste ultime, cristallizzate con la stipula del preliminare, perdono ogni autonoma rilevanza, convergendo nella nuova struttura contrattuale che rappresenta la sola fonte di responsabilità risarcitoria.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7545 del 15/04/2016
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Contratto
Preliminare
Compromesso
Corte
Cassazione
7545
2016