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Contratti in genere - scioglimento del contratto - rescissione - azione generale di rescissione per lesione – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16042 del 02/08/2016

Lesione "ultra dimidium" - Vizio genetico - Accertamento - Determinazione del valore della prestazione - Modalità - Conseguenze in ordine alla prova della lesione - Fattispecie in tema di contratti per l'erogazione di prestazioni sanitarie private in regimi tariffari differenziati.

Il vizio genetico che legittima la rescissione per lesione è posto a tutela dell'equilibrio tra le prestazioni, rispetto al quale rileva il valore delle stesse al momento della stipula contrattuale quale risultante da tutte le pattuzioni che concernono il prezzo, sicché quando, come nel caso di contratti stipulati per l'erogazione di prestazioni sanitarie presso strutture private, il contratto preveda regimi tariffari differenziati in ragione del rientro delle stesse entro determinati volumi di attività e dell'eccedenza rispetto a questi "standard" quantitativi massimi, con abbattimenti progressivi della remunerazione, la prospettazione attorea di una lesione "ultra dimidium" che prescinda dall'insieme delle modalità di determinazione del corrispettivo è di per sé idonea ad escludere la sussistenza della prova, a carico dell'attore, in ordine alla lesione prospettata.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16042 del 02/08/2016

SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO

CONTRATTI