Intermediazione finanziaria - Singoli ordini di investimento - Previsione convenzionale di forma scritta - Ammissibilità - Fondamento - Conseguenze.
In tema di intermediazione finanziaria, la forma scritta è prevista dalla legge per il contratto quadro e non anche per i singoli ordini, a meno che non siano state le parti stesse a prevederla per la sua validità ai sensi dell'art. 1352 c.c., assumendo, in tale ultima ipotesi, la finalità di assicurare una maggiore ponderazione da parte dell'investitore, di garantire all'operatore la serietà di quell'ordine e di permettergli una più agevole prova della richiesta ricevuta, sicché l'intermediario può legittimamente rifiutare l'esecuzione di un ordine non impartito per iscritto e la nullità dello stesso, per carenza del requisito della forma scritta convenzionale, può essere fatta valere da entrambi i contraenti.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16053 del 02/08/2016
NULLITA' DEL CONTRATTO
CONTRATTI