Ricostruzione fatta dal giudice di merito, della comune intenzione delle parti in base al testo contrattuale - Mancata valutazione del comportamento successivo - Incensurabilità.
In tema di interpretazione della volontà contrattuale, è incensurabile in sede di legittimità l'omessa valutazione da parte del giudice di merito del comportamento delle parti successivo alla conclusione del contratto (secondo il criterio, posto dal secondo comma dell'art. 1362, di carattere sussidiario rispetto a quello fondamentale previsto nel primo comma) quando il giudice, dandone adeguata motivazione, abbia già ricostruito sulla base del complessivo esame delle clausole contrattuali la comune intenzione delle parti medesime.
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5389 del 16/06/1997