Contratti in genere - effetti del contratto - trasferimento di cosa generica (specificazione) – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11834 del 15/11/1995
Individuazione dei beni determinati solo nel genere - Effetti - Trasferimento - "Ordine di borsa" - Effetto traslativo - Individuazione di un certo numero di azioni - Rilevanza - Fattispecie relativa a risoluzione dei contratti a catena di cessione delle quote sociali per inadempimento, da parte dei cedenti, dell'obbligo di individuazione dei titoli trasferiti non soddisfatto dalla "messa a disposizione" delle azioni presso la società emittente.
A norma degli artt. 1378 e 1465, terzo comma, cod. civ., nei contratti aventi ad oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere - tra i quali rientra l' "ordine di borsa", in forza del quale un agente di cambio si sia impegnato a trasferire all' ordinante la proprietà di un certo numero di azioni (nominative) di una società cooperativa a r.l. - avviene unicamente a seguito della "individuazione" dei beni oggetto del trasferimento (riaffermando tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che ha pronunziato la risoluzione dei contratti "a catena" di cessione delle descritte quote sociali per inadempimento, da parte dei rispettivi e successivi cedenti, dell' obbligo d' individuazione dei titoli trasferiti, essendo insufficiente ed inidonea a tale scopo la "messa a disposizione" delle azioni presso la società emittente, avvenuta senza il materiale movimento dei titoli ed in difetto di qualsiasi specificazione atta ad individuare i singoli soci cedenti).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11834 del 15/11/1995