Contratti in genere - scioglimento del contratto - rescissione - azione generale di rescissione per lesione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2166 del 26/03/1986
Stato di bisogno in caso di patrimonio amministrato da soggetto diverso dal suo titolare - accertamento - riferimento alla situazione del patrimonio amministrato - necessità - stato di bisogno con riguardo alla eredità giacente - configurabilità.*
Lo stato di bisogno richiesto per l'esercizio dell'azione di rescissione per lesione ai sensi dell'art. 1448 cod. civ. in caso di patrimonio amministrato da soggetto diverso dal suo titolare, va riferito unicamente alla situazione in cui versa il patrimonio amministrato. Conseguentemente, lo stato di bisogno può ravvisarsi anche con riguardo alla eredità giacente, in quanto la particolare disciplina prevista dagli art. 498 e 530 per la liquidazione dei debiti erri, non esclude che il curatore dell'eredità sia costretto, dalla Mancanza di denaro liquido, a vendere i beni amministrati a un prezzo inadeguato al loro valore, per evitare che i creditori diano inizio ad azioni esecutive. ( V 2680/80, mass n 406458; ( V 507/67, mass n 326451).*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2166 del 26/03/1986