Contratti in genere - invalidità - annullabilità del contratto – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 3350 del 05/06/1985
Per vizi del consenso - violenza - minaccia di far valere un diritto (violenza morale) - finalità di perseguire un vantaggio non dovuto, o superiore a quello dovuto, o comunque iniquo - fattispecie in tema di donazione tra coniugi.*
La minaccia di far valere un diritto, ai sensi dell'art. 1438 cod. civ., può costituire ragione di annullamento del contratto solo quando sia diretta a conseguire un vantaggio non dovuto, o superiore a quello dovuto, o comunque iniquo. Pertanto, con riguardo alla donazione fra coniugi, che sia stata stipulata dietro la minaccia dell'uno di chiedere la separazione personale per fatti addebitabili all'altro (nella specie, relazione extraconiugale), deve escludersi l'indicata annullabilità del contratto, quando il trasferimento dei beni donati non comporti un indebito profitto del donatario, ma si traduca nel riequilibrio di una precedente situazione ingiusta per il donatario medesimo (nella specie, essendo rivolta a restituirgli i frutti di attività lavorativa). ( V 3611/80, mass n 407463).*
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 3350 del 05/06/1985