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Contratti in genere - rappresentanza - contratto concluso dal falso rappresentante (rappresentanza senza poteri) - ratifica - Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 4263 del 17/02/2017

Società di capitali - Atti compiuti dal rappresentante senza poteri prima della sua costituzione - Ratifica - Idoneità - Condizioni - Limiti - Fattispecie.

La società di capitali può ratificare, anche per “facta concludentia”, atti o negozi posti in essere dal “falsus procurator” in un periodo antecedente alla sua costituzione, ovvero alla sua iscrizione nel registro delle imprese, ma gli effetti della ratifica retroagiscono sino al momento della stipulazione del contratto di società, attesa l’impossibilità per il rappresentante senza poteri di spendere il nome di un soggetto non ancora venuto ad esistenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto effetti ad un contratto di consulenza di durata triennale, stipulato prima della costituzione della società e ratificato successivamente, per il periodo successivo all'acquisto della personalità giuridica).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 4263 del 17/02/2017

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CONTRATTI