Contratti in genere - rappresentanza - contratto concluso dal falso rappresentante (rappresentanza senza poteri) - ratifica - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22891 del 10/11/2016
Contratto di finanziamento - Stipulazione con usurpazione del nome del legale rappresentante di una società - Inefficacia del contratto - Ragioni - Possibilità di ratifica da parte della società - Condizioni.
Un contratto di finanziamento stipulato usando falsamente il nome del legale rappresentante di una società per imputarne a quest'ultima gli effetti, è assimilabile ad una spendita indebita del nome della società stessa, con la precisazione che l'ipotesi non è immediatamente riconducibile a quella della rappresentanza diretta ma è tuttavia possibile l'applicazione in via analogica della relativa disciplina, sicché il finanziamento, sebbene inefficace nei confronti della società, della quale è mancato il consenso "ab origine", è suscettibile di ratifica, che deve concretizzarsi in atti od in comportamenti specificamente diretti ad avvalersi del contratto di finanziamento, provenienti dal legale rappresentante avente, allo scopo, adeguati poteri rappresentativi.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22891 del 10/11/2016
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