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contratti in genere - simulazione - azione di simulazione - litisconsorzio (integrazione del contraddittorio)

Ordine di integrazione del contraddittorio - Notificazione - Decesso del destinatario - Conseguente mancato tempestivo perfezionamento della notificazione nei confronti dei suoi eredi - Effetti - Estinzione del giudizio - Esclusione - Assegnazione alla parte di un ulteriore termine perentorio per procedere alla suddetta integrazione - Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 17473 del 17/07/2013

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Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 17473 del 17/07/2013
Qualora in sede di notificazione dell'ordine di integrazione del contraddittorio risulti il decesso del destinatario (o di uno di essi), e la parte tenutavi, pur avendo tempestivamente espletato l'adempimento posto a suo carico con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, veda, perciò, non conseguito il perfezionamento di tale notificazione, nel termine all'uopo fissato, a causa di un evento che non era tenuta a conoscere e di cui venga informata soltanto attraverso la relazione di notifica, ha diritto all'assegnazione di un ulteriore termine, perentorio, per procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi della parte defunta, dovendosi escludere, alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata, una immediata declaratoria di estinzione del giudizio, trattandosi di soluzione contrastante con gli artt. 3 e 24 Cost., sia perché equiparerebbe situazioni processuali affatto diverse (ponendo sullo stesso piano l'inerzia rispetto all'ordine di integrazione e la tempestiva esecuzione di questo, non completata per cause indipendenti dalla volontà della parte procedente e non rientranti nella normale prevedibilità), sia perché si risolverebbe in una irragionevole compressione del diritto di difesa, atteso che la detta parte si vedrebbe addebitato l'esito parzialmente intempestivo del procedimento notificatorio per un fatto in concreto sottratto ai suoi poteri d'impulso, in quanto dalla stessa non conosciuto.

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