Documento sottoscritto da una sola parte - promessa unilaterale o conclusione di una trattativa bilaterale - accertamento del giudice di merito - incensurabilità in cassazione.
Stabilire quale sia il significato e la portata della dichiarazione contenuta in un documento ed in particolare, quando il documento sia sottoscritto da una sola parte, se si tratti di una promessa unilaterale improduttiva di effetti obbligatori a norma dell'art 1987 cod civ oppure invece, della conclusione di una trattativa bilaterale intervenuta fra le parti nell'ambito della loro autonomia contrattuale, e compito riservato al giudice di merito, il cui apprezzamento, che e di puro fatto, e incensurabile in Sede di legittimità se e congruamente motivato nel rispetto dei canoni razionali e legali di ermeneutica.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 685 del 10/03/1971