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Contratti in genere - simulazione - prova - testimoniale - limitazioni – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3499 del 22/10/1975

Legittimario - reintegrazione della quota di riserva - inapplicabilità delle limitazioni - esonero parziale - esclusione.*

Il legittimario che agisce per il recupero o la reintegrazione della quota di riserva e terzo rispetto al negozio simulato concluso dal de cuius e non e soggetto ai limiti probatori previsti dall'art 1417 cod civ, in quanto, pur essendo erede della parte che vi ha partecipato, agisce per far valere un suo personale diritto contro l'atto simulato. Tuttavia, qualora l'Azione di simulazione venga accolta, l'accertamento della simulazione assoluta si riflette non soltanto sulla Determinazione della quota di riserva, ma anche sulla riacquisizione del bene oggetto del negozio simulato al patrimonio ereditario, cosi che il legittimario viene ad avvantaggiarsi in entrambe le sue qualità, e cioè, sia quale avente diritto ad una quota riservata, sia quale successore a titolo universale del de cuius: ciò dipende dal fatto che l'esonero delle limitazioni probatorie non può ritenersi contemporaneamente concesso e non concesso in parte. La questione, ovviamente, non si pone quando dall'esperimento vittorioso dell'Azione di simulazione risulta che si tratta di una simulazione relativa, che maschera una donazione valida ed efficace, in quanto non si può dubitare in tale ipotesi, sia pure ex post, che l'Azione risulta aver avuto carattere meramente strumentale rispetto alla promuovenda Azione di riduzione. ( Conf 2524/67, mass n 329856; V 1361/69, mass n 340083).*

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3499 del 22/10/1975