Diffida ad adempiere – Efficacia - Presupposto - Preesistenza dell'inadempimento - Necessità - Possibilità di intimarla prima di scadenza termine di esecuzione contratto - Esclusione - Fondamento
Ai sensi dell'art. 1454 c.c., il contraente che si avvale dello strumento dalla diffida deve essere già vittima dell'altrui inadempimento. Pertanto, deve escludersi che detta diffida possa essere intimata prima della scadenza del termine di esecuzione del contratto, trattandosi di uno strumento offerto ad un contraente nei confronti dell'altro che sia inadempiente per ottenere una celere risoluzione del contratto senza dovere attendere la pronuncia del giudice.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 15052 del 11/06/2018
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
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