Autonomia contrattuale - Contratto autonomo di garanzia - Clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 4717 del 19/02/2019
Contratti in genere - autonomia contrattuale - Contratto autonomo di garanzia - Clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” - Rilevanza decisiva - Esclusione - Interpretazione nell’abito dell’intero testo contrattuale - FIDEJUSSIONE - (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.
L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" generalmente è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, sicchè, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito che, in virtù della mera presenza di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni", aveva qualificato una polizza assicurativa quale contratto autonomo di garanzia, senza tener conto dell'intero contenuto della polizza e, in particolare, dei riferimenti del contratto alla situazione relativa al rapporto sottostante, alla necessità di indicare, per la richiesta di pagamento, l'inadempienza riscontrata).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 4717 del 19/02/2019
Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1363, Cod_Civ_art_1364, Cod_Civ_art_1936, Cod_Civ_art_1945