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Scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per mutuo consenso - effetti - Efficacia retroattiva - Esclusione - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. . 4827 del 19/02/2019

Contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per mutuo consenso - effetti - Efficacia retroattiva - Esclusione - Limiti - Contratto del professionista - Conseguenze sulla disciplina dell’attività lavorativa e del compenso di quest'ultimo.

In tema di contratti conclusi con un professionista, lo scioglimento per mutuo dissenso, in difetto di specifica pattuizione negoziale, non opera retroattivamente - a differenza di quanto previsto dalla legge nell'ipotesi di risoluzione per inadempimento - ed alla cessazione del rapporto non consegue il ripristino delle "status quo ante" che, anzi, deve ritenersi implicitamente escluso per effetto della globale valutazione compiuta dalle parti all'atto della caducazione dell'accordo. Ne deriva che la disciplina dell'attività e del compenso del professionista interessato, in relazione alle prestazioni eseguite prima della fine del rapporto, rimarrà regolata dal contratto dichiarato sciolto.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. . 4827 del 19/02/2019

Cod_Civ_art_1372, Cod_Civ_art_2233, Cod_Civ_art_1458

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

CONTRATTI