Contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per inadempimento - rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - imputabilita' dell'inadempimento, colpa o dolo - Colpa della parte inadempiente - Presunzione - Configurabilità - Prova contraria - Ammissibilità - Contenuto.
La colpa dell'inadempiente, quale presupposto per la risoluzione del contratto, è presunta sino a prova contraria e tale presunzione è superabile solo da risultanze positivamente apprezzabili, dedotte e provate dal debitore, le quali dimostrino che, nonostante l'uso della normale diligenza, non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni dovute per cause a lui non imputabili.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8924 del 29/03/2019
Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1453
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
CONTRATTI