Scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - Eccezione ex art. 1460 c.c. - Effetti sospensivi e non liberatori - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8760 del 29/03/2019
Contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - Eccezione ex art. 1460 c.c. - Effetti sospensivi e non liberatori - Disciplina applicabile - Fattispecie.
L'eccezione di inadempimento, anche se sollevata in buona fede, non ha effetti liberatori ma solo sospensivi; pertanto, quando ad essa faccia seguito una pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento della parte contro cui fu sollevata l'"exceptio inadimpleti contractus", gli effetti risarcitori, liberatori e restitutori della risoluzione restano disciplinati dalle previsioni dell'art. 1458 c.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva erroneamente attribuito all'eccezione ex art. 1460 c.c. un effetto liberatorio non considerando che, una volta risolto il contratto di durata, nella specie di affitto di azienda, l'effetto della risoluzione non poteva travolgere l'obbligo del pagamento dei canoni).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8760 del 29/03/2019
Cod_Civ_art_1458, Cod_Civ_art_1460