Risoluzione del contratto - per impossibilita' sopravvenuta - Impossibilità sopravvenuta della prestazione - Nozione - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8766 del 29/03/2019
Contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per impossibilita' sopravvenuta - Impossibilità sopravvenuta della prestazione - Nozione - Inutilizzabilità della prestazione da parte del creditore - Sussistenza - Fattispecie.
In tema di risoluzione del contratto, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione è configurabile qualora siano divenuti impossibili l'adempimento della prestazione da parte del debitore o l'utilizzazione della stessa ad opera della controparte, purché tale impossibilità non sia imputabile al creditore ed il suo interesse a ricevere la prestazione medesima sia venuto meno, dovendosi in tal caso prendere atto che non può più essere conseguita la finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto, con la conseguente estinzione dell'obbligazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto avverso sentenza che aveva ritenuto il debitore liberato dalla prestazione divenuta impossibile - nella specie la rappresentazione di un'opera lirica all'aperto che, pur dopo l'esecuzione del solo primo atto, era stata interrotta a causa di gravi avverse condizioni atmosferiche - con esclusione per la parte liberata della possibilità di chiedere la controprestazione ed obbligo di restituzione di quella già ricevuta).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8766 del 29/03/2019
Cod_Civ_art_1256, Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1463