Scioglimento del contratto - recesso unilaterale – Cass. 13241/2019
Recesso ex art. 1385, comma 2, c.c. - Presupposti - Non inadempienza del contraente recedente - Necessità - Criterio di valutazione.
Il contraente che vuole esercitare il diritto di recesso ex art. 1385 c.c. non deve essere a sua volta inadempiente; l'indagine circa il suo inadempimento deve avvenire tenendo conto del valore della parte dell'obbligazione non adempiuta rispetto al tutto, sulla base di un criterio di proporzionalità, occorrendo all'uopo verificare, a seguito di una valutazione complessiva e globale del comportamento delle parti se, per effetto dell'inadempimento del recedente, si sia verificata ai danni della controparte una sensibile alterazione dell'equilibrio contrattuale o se, invece, tale alterazione non dipenda dall'inadempimento della controparte.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 13241 del 16/05/2019 (Rv. 653825 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1385.2 – Caparra confirmatoria
Cod. Civ. art. 1453 – Risolubilità del contratto per inadempimento
Cod. Civ.art.1455 – Importanza dell’inadempimento